Art. 36.
(Attuazione di titoli esecutivi o di provvedimenti cautelari).

      1. In materia di attuazione di titoli esecutivi o di provvedimenti cautelari, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono prevedere che l'esecuzione o l'attuazione nei confronti della pubblica amministrazione di titoli esecutivi o di provvedimenti cautelari, comunque formati dal giudice ordinario, avvenga di fronte al giudice amministrativo nelle forme dell'ottemperanza in tutti i casi in cui occorra adottare atti amministrativi, anche nell'esercizio della capacità di diritto privato di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.